DDL congedi e permessi per malattie invalidanti e croniche, sancita la conservazione del posto di lavoro per due anni e 10 ore di permesso in più. Il Senato ha approvato il DDL sulla normativa per i lavoratori dipendenti e autonomi affetti da patologie oncologiche invalidanti o croniche. Tra le novità annunciate è previsto il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e 10 ore di permesso retribuito aggiuntivo. Il provvedimento ha ottenuto l'approvazione bipartisan.
DDL CONGEDI E PERMESSI PER MALATTIE INVALIDANTI E CRONICHE, IL NUOVO TESTO
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 riconoscono il diritto a un periodo di:
IL PERIODO DI CONGEDO
Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.
Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
DDL CONGEDI E PERMESSI PER MALATTIE INVALIDANTI E CRONICHE, LAVORO AGILE OBBLIGATORIO DOPO IL CONGEDO
Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere. La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
CONGEDI E PERMESSI PER LAVORATORI AUTONOMI
Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.
PAZIENTI CRONICI O ONCOLOGICI, I PERMESSI DI 10 ORE ANNUE CON COPERTURE PREVIDENZIALI
L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si riconosce il diritto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.
DDL CONGEDI E PERMESSI PER MALATTIE INVALIDANTI E CRONICHE, L'INDENNITA' PER LE ORE DI PERMESSO
L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia. L'indennità è erogata:
IL DDL ISTITUISCE BORSE DI STUDIO PER PROFESSIONI SANITARIE
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie.