Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo,comunicazione obbligatoria entro il 31 ottobre. L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno d’imposta.
Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024. Così l'Inps nel recente messaggio di chiarimenti sulla dichiarazione reddituale.
CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
I titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Questa somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
REGIME SANZIONATORIO
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. La somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.