Contribuzione in agricoltura e "trascinamento di giornate", ecco il beneficio per i braccianti che non completano le giornate lavorative. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato è previsto un particolare beneficio previdenziale, il “Trascinamento di giornate”. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2025, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
CONTRIBUZIONE IN AGRICOLTURA, A CHI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2025, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola e che ricada in un’area dichiarata calamitata. Inps evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti. Requisito necessario ai fini del citato trascinamento è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
CONTRIBUZIONE IN AGRCOLTURA, ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE
Le aziende interessate come di consueto, devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità” raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come individuate nei decreti o nelle delibere regionali.
CONTRIBUZIONI IN AGRICOLTURA, LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO AI PICCOLI COLONI E AI COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell’Istituto il modulo “SC95”, denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito dell’Istituto www.inps.it.
Tale trasmissione deve avvenire entro la data del 24 febbraio 2026 per consentire alle Strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2025.