La contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere va accreditata in misura piena, senza la cosiddetta "contrazione" generalmente prevista dall'art 7 del DL 46 1983 per i contributi figurativi. CONGEDI DI MATERNITÀ, COS È LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
La contribuzione figurativa è l'accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza, ovvero senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.
L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che il numero dei contributi settimanali IVS da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle pensioni INPS, copre tutte le settimane di interruzione solo se risulti erogata o dovuta figurativamente una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.
CONGEDI DI MATERNITÀ, CONTRIBUTI FIGURATIVI IN MISURA PIENA
La contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere si accredita in misura piena, senza la cosiddetta "contrazione". La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. CONGEDI DI MATERNITÀ, CONTRIBUTI FIGURATIVI 2023
A seguito del confronto con il Ministero del Lavoro, Inps specifica che il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a:
congedo di maternità e di paternità,
congedi genitoriali sia in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.
L' esclusione si giustifica con il principio di tutela a livello costituzionale della maternità e paternità. I CASI PER CUI NON SI APPLICA LA CONTRAZIONE
Il messaggio n. 1215/2023 precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento e dalla modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.
L’Istituto comunica inoltre che i sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.