Cassa integrazione speciale operai agricoli per intemperie, ecco i requisiti per presentare domanda. Con il recente messaggio, l'Inps fa sapere che possono accedere al beneficio i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e determinato, e che sono esclusi i dipendenti da cooperative e consorzi.
CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI PER INTEMPERIE
La legge 1° agosto 2025, n. 113 ha introdotto, tra le altre, disposizioni in materia di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
La normativa prevede che gli operai agricoli, assunti o licenziati nel 2025, possono accedere alla cassa integrazione per intemperie stagionali e i relativi periodi fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Sono esclusi dalla CISOA per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.
CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI PER INTEMPERIE, CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PER CISOA
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025 e del relativo calcolo è richiesto che gli operai agricoli a tempo indeterminato abbiano prestato, nell’anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo.
Sono esclusi gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti ai sensi della normativa in argomento nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025.