Tra gli strumenti di tutela conciliativa tra lavoro e cura familiare, l'esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno riveste un ruolo di primaria importanza per i datori di lavoro chiamati a organizzare i turni del personale. La norma di riferimento stabilisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si tratta di un diritto potestativo: cioè è il lavoratore, se ricorrono i presupposti, può comunicare per iscritto il proprio dissenso al datore di lavoro, con un preavviso minimo e con un precetto assistito anche da sanzione penale.
CAREGIVER E LEGGE 104, L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE
Recentemente la Cassazione ha ribadito la propria interpretazione estensiva di questo beneficio affermando che non è necessario che la disabilità del familiare assistito sia stata riconosciuta con la connotazione di "gravità".
Nel concreto per la norma in vigore, il diritto di rifiuto del dipendente non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro né un accertamento formale della condizione di disabilità da parte di una commissione medica ai fini della sola gravità: è sufficiente che il lavoratore comunichi il proprio dissenso in forma scritta, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio del turno notturno programmato.
Una volta ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro non può insistere nell'assegnazione del turno notturno, pena l'applicazione della sanzione penale prevista dall'articolo 18-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003.
LA NORMA PUNISCE IL DATORE DI LAVORO CON L'ARRESTO O CON L'AMMENDA
La norma punisce infatti l'adibizione al lavoro notturno del lavoratore che abbia validamente espresso il proprio dissenso con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro, la medesima sanzione prevista per la violazione del divieto di lavoro notturno nei confronti delle lavoratrici gestanti.
Il diritto del lavoratore può essere esercitato per l'intera durata della condizione che lo legittima e non necessita di essere rinnovato a ogni turno, salvo diversa organizzazione interna concordata con l'azienda.
LA VICENDA SOLLEVATA ALLA SUPREMA CORTE
La vicenda trae origine dal ricorso di un dipendente, inquadrato come tecnico polifunzionale in una società ferroviaria, coniugato e convivente con un familiare affetto da disabilità non grave.
Il lavoratore aveva chiesto, e ottenuto sia in primo che in secondo grado, l'accertamento del proprio diritto a non essere adibito a turni notturni, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a conformarsi.
Sia il giudice di primo grado sia la Corte d'Appello avevano aderito all'orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'esenzione dall'obbligo di lavoro notturno prescinde dalla gravità della disabilità del familiare assistito. La società datrice ha impugnato la decisione, sostenendo che l'espressione "a proprio carico" imporrebbe una lettura sistematica restrittiva, tale da limitare il beneficio ai soli casi di disabilità grave, richiamando a sostegno un precedente orientamento del Consiglio di Stato di segno opposto.