Con il messaggio del 17 luglio l’Istituto rende note le modalità operative per la sospensione delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito nei confronti dei pensionati residenti in Italia che non hanno presentato la dichiarazione reddituale relativa al 2022, nell'ambito della campagna RED 2023 conclusasi il 31 marzo 2025.
CAMPAGNA RED 2023, I TITOLARI DI PRESTAZIONI SONO TENUTI A DICHIARARE I REDDITI, PENA LA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE
L’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all’INPS i redditi rilevanti ai fini della prestazione, qualora tali dati non siano già integralmente dichiarati all’Amministrazione finanziaria.
In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti dall’Istituto, la prestazione è sospesa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla sospensione senza che l’interessato abbia provveduto a trasmettere la comunicazione in argomento, la prestazione è revocata in via definitiva, con recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative relative alla sospensione delle prestazioni interessate, alle modalità di trasmissione della dichiarazione reddituale e agli adempimenti conseguenti alla mancata presentazione della stessa con riferimento alla campagna di verifica reddituale riferita all’anno 2022.
CAMPAGNA RED 2023, LA SOSPENSIONE APPLICATA
La sospensione viene applicata mediante una trattenuta pari al 5% dell'imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, effettuata sui ratei di agosto e settembre 2026; per le pensioni fino a 100 euro mensili non è prevista alcuna trattenuta. La trattenuta comparirà sul cedolino con apposita dicitura, e la relativa comunicazione sarà disponibile su MyINPS, oltre che via PEC o email.
CAMPAGNA RED 2023, COME EVITARE LA REVOCA DELL PRESTAZIONE
Per evitare la revoca della prestazione, i pensionati hanno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la domanda di "Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008", tramite servizio online o patronati. Trascorso tale termine, l'Istituto procederà alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme non dovute, anche per gli importi mensili non superiori a 100 euro.