Bonus mamme, Inps apre la piattaforma per registrare i dati dei figli e avverte: in mancanza di carimento dei dati il beneficio sarà revocato. L'Istituto chiarisce che già la circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27 ha fornito le indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (bonus mamme).
Per agevolare la fruizione dell’esonero, le lavoratrici dei settori pubblico e privato possono, quindi, comunicare al datore di lavoro la volontà di beneficiare del bonus ed informarlo del numero dei figli e dei codici fiscali dei due o tre figli.
BONUS MAMME, INPS RILASCIA L'APPLICAZIONE "UTILITY ESONERO LAVORATRICI MADRI"
Con il messaggio 6 maggio 2024, n. 1702, l’Istituto comunica inoltre che la lavoratrice, che intenda trasmettere direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali e ai dati anagrafici dei propri figli, potrà farlo in autonomia tramite la nuova applicazione rilasciata dall’Istituto, denominata “Utility esonero lavoratrici madri”.
L’utilizzo dell’applicazione è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi UNIEMENS. La nuova applicazione è disponibile sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
IN MANCANZA DI COMUNICAZIONE DEI DATI IL BENEFICIO SARA' REVOCATO
Le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli di cui almeno uno minore potranno comunicare direttamente all’Inps i dati per l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio fino a fine 2026. L’esonero per il solo 2024 è previsto anche per le lavoratrici dipendenti con due figli fino al decimo anno del figlio più piccolo. L’Istituto avverte che in mancanza di comunicazione dei dati il beneficio verrà revocato. Il bonus non è previsto per il lavoro domestico.
BONUS MAMME, ESONERO DEL 100% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’esonero è del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (o ai 10 anni del figlio più piccolo nel caso di dipendente con due figli), nel limite massimo annuo di 3.000 euro.
BONUS MAMME, LE LAVORATRICI DEVONO COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO LA VOLONTA' DI BENEFICIARE DEL BONUS
Per agevolare l’accesso alla misura, le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre figli.
La fruizione dell’esonero non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all’Istituto da parte della lavoratrice interessata. L’effettiva fruizione dell’esonero avviene, previa comunicazione, da parte della lavoratrice interessata al proprio datore di lavoro, della volontà di beneficiare del bonus.
Se la lavoratrice intende comunicare direttamente all'Inps le informazioni relative ai figli, questa possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell'Istituto di un apposito applicativo che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del loro codice fiscale, i dati anagrafici. L’utilizzo dell’utility è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.
LE LAVORATRICI CHE POSSONO UTILIZZARE L'APPLICATIVO UTILITY
L’accesso all’applicativo è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, nei quali, il datore di lavoro pur indicando i codici dell’esonero non abbia indicato i codici fiscali dei figli. L’Inps manderà una mail alle dipendenti per compilare la dichiarazione.
IN ASSENZA DEI DATI L'INPS SI RISERVA DI REVOCARE IL BONUS
La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine di sette mesi - evidenziato nella comunicazione inviata dall’Istituto - comporterà la revoca del beneficio fruito.