L'articolo 2 del decreto-legge " Primo maggio" del 30 aprile scorso ntroduce, tra gli altri, il Bonus Giovani 2026, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 svantaggiati o molto svantaggiati.
L'INPS fornisce le prime indicazioni operative, a beneficio di datori di lavoro e consulenti ma la piattaforma per le domande non è ancora disponibile.
BONUS GIOVANI 2026, CHI E' ESCLUSO
L'esonero si inserisce nel perimetro del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea, che qualifica i destinatari come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, con conseguenze dirette sulla durata massima fruibile e sul rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
I datori di lavoro ammessi sono tutti i privati, inclusi quelli del settore agricolo, indipendentemente dalla natura imprenditoriale. Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni.
Sono espressamente esclusi dal beneficio anche:
CHI SONO I DESTINATARI DELLA MISURA
Le categorie di lavoratori destinatari si articolano in tre fasce:
Il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione e delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:
BONUS GIOVANI 2026, TRA MAGGIORAZIONI E CUMULABILITA'
Prevista la maggiorazione per la ZES unica. Per le assunzioni effettuate in sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il massimale mensile dell'esonero sale da 500 a 650 euro. Il maggiore importo è condizionato alla permanenza del luogo di lavoro nelle stesse regioni: il trasferimento del lavoratore in altra regione comporta la riduzione del massimale a 500 euro dal mese di paga successivo.
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive, incluse la Decontribuzione Sud (legge di Bilancio 2025) e gli incentivi per assunzione di disabili ex art. 13, l. n. 68/1999. È invece compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni, con la certificazione della parità di genere e con l'esonero IVS a carico della lavoratrice madre.
L'ASSUNZIONE DEVE DETERMINARE UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO
L'assunzione deve determinare un aumento netto del numero di dipendenti calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese in corso, senza possibilità di recupero retroattivo.
| Tipologia lavoratore | Durata esonero | Massimale mensile (ordinario) | Massimale mensile (ZES unica) |
|---|---|---|---|
| Molto svantaggiato – senza impiego da ≥ 24 mesi | 24 mesi | € 500 | € 650 |
| Molto svantaggiato – senza impiego da ≥ 12 mesi + categorie c/e/f/g | 24 mesi | € 500 | € 650 |
| Svantaggiato – categorie a/b/c/e/f/g | 12 mesi | € 500 | € 650 |