Bonus assunzione giovani e donne, firmati decreti attuativi per l'esonero contributivo totale ai datori di lavoro. I due provvedimenti fimrati dal Ministero del lavoro e dell'Economia inseriti nel Decreto Coesione sono al vaglio degli organi di controllo per procedere al licenziamento del decreto interministeriale che consente di accedere alle agevolazioni. I due provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. Per l’operatività degli incentivi si attende, dunque, il parere della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione dei due decreti in Gazzetta Ufficiale o la pubblicità legale sul sito del ministero del Lavoro.
IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI E DONNE PARTE CON LE AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA ZES UNICA NEL MEZZOGIORNO
È previsto un “doppio binario” per entrambe le misure, finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027. Nel primo caso, i datori di lavoro privati che abbiano assunto dal 1° settembre 2024 possono accedere al beneficio massimo di 500 euro mensili per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (bonus giovani) e di 650 euro per donne disoccupate da oltre 24 mesi (bonus donne), ovunque residenti sul territorio nazionale.
Nel secondo caso, ovvero per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di miglior favore, l’esonero contributivo segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l’Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025).
Per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, disoccupate da almeno 6 mesi e che non hanno raggiunto il 35° anno di età, ai datori di lavoro privati è riconosciuto per un massimo di due anni, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) entro 650 euro mensili.
BONUS DONNE, CRITERI E AMMONTARE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO
Ai datori di lavoro privati che entro il 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, nei limiti della spesa autorizzata.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno annualmente individuate con decreto del ministro del Lavoro, adottato di concerto con il ministro dell’Economia nonchè in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
BONUS ASSUNZIONI, L'ESONERO NON SI APPLICA AI RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120-130% sulle nuove assunzioni
BONUS GIOVANI, CRITERI E AMMONTARE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO
Per incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un massimo di ventiquattro mesi l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi dovuti alI’Inail), nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta se i giovani alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
ESONERO CONTRIBUTIVO NELL'AREA ZES PER IL MEZZOGIORNO
Per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono giovani in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata.
In questo caso l’esonero spetta anche ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero. Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 223 del 1991) nella medesima unita’ produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Anche questo esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione del 120-130% sulle nuove assunzioni.