Bonus asilo nido per bambini fino a tre anni, dal 2026 è prevista una sola domanda. Le famiglie possono richiedere un sostegno fino a 3.600 euro. Dall’INPS, con la circolare numero 123 del 5 settembre 2025, arrivano le istruzioni sulle ultime novità approvate con il DL n. 95 del 2025.
Infatti con la recente circolare, l'Istituto spiega che dal 2026 basterà effettuare una sola domanda e prenotare poi, di anno in anno, solo le risorse per ottenere i rimborsi. Mentre, alla luce dei chiarimenti per l’interpretazione della norma di riferimento, per il 2025 parte il riesame delle richieste che riguardano servizi educativi e spazi gioco, dopo l’applicazione restrittiva dell’Istituto. La nuova regola si applica a partire dal 2026 e, quindi, chi ha richiesto il bonus asilo nido quest’anno dovrà comunque inoltrare nuovamente la domanda completa.
Valore del bonus asilo nido 2025 | ISEE minorenni | Importo mensile |
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3.000 euro | Fino a 25.000 euro | 272,70 euro per 11 mensilità |
2.500 euro | Da 25.001 a 40.000 euro | 227,20 per 11 mensilità |
1.500 euro | Da 40.001 | 136,30 euro per 11 mensilità |
Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 (in famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro) l’importo massimo può arrivare a 3.600 euro.
BONUS ASILO NIDO, LE ISTRUZIONI INPS
Dal 1° gennaio si semplificano le procedure da seguire per ottenere il bonus asilo nido. Non servirà più fornire ogni anno tutti i dati richiesti, ma basterà solo confermare la domanda fornendo alcune informazioni sull’anno in corso. Lrichieste inoltrate dai genitori “producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino” esplicita la circolare.
Negli anni successivi a quello di presentazione della domanda, i genitori interessati sempre tramite il servizio online dedicato al bonus asilo nido devono prenotare le risorse fornendo i seguenti dati:
“Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino”, specifica l’INPS.
BONUS ASILO NIDO, LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
La stessa regola si applica anche ai genitori che chiedono il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini e bambine che non possono frequentare l’asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate.
In questo caso sarà necessario specificare l’ulteriore annualità per la quale viene richiesto il bonus e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, a causa di una grave patologia cronica.
BONUS ASILO NIDO, LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE AL SUSSIDIO
Il DL n. 95 del 2025 ha stabilito in maniera più chiara anche i contorni di applicazione dell’agevolazione per sciogliere i dubbi sulla tipologia di strutture che danno diritto al rimborso. Dall’INPS, con la circolare n. 60 del 2025, era arrivata una lettura restrittiva della norma per gli spazi diversi dagli asili nido pubblici e privati.
Ora, dopo il chiarimento normativo, lo stesso Istituto conferma che è possibile ottenere il rimborso delle rette per la frequenza di:
L’INPS utilizzerà gli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali per verificare i requisiti delle strutture.
Al contrario, il contributo asilo nido non può essere richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore.
CAUSA DI ESCLUSIONE DEL RIMBORSO
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi diversi da quelli indicati, come servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.
“Sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare, le Strutture dell’Istituto, con riferimento alle domande presentate per l’anno 2025, definiscono le istruttorie in corso e le richieste di riesame e procedono, altresì, in presenza dei descritti presupposti all’accoglimento in autotutela delle domande respinte in precedenza sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della citata circolare n. 60/2025”