La legge di Bilancio 2026 stabilisce l'aumento di 20 euro al mese delle pensioni per chi è in condizioni disagiate. A decorrere dal primo gennaio 2026, aumenta (da 8 a 20 euro mensili) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali per le pensioni delle persone in condizioni di disagio. Conseguentemente, aumenta da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto.
CAPITOLO PENSIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026, L'ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO
Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal primo gennaio 2028 - oltre all’aumento generale - l'incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento.
Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di tre mesi per effetto della riduzione da12 a 9 mesi del termine entro cui l’ente erogatore deve provvedere al pagamento.
CAPITOLO PENSIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dal primo luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.
Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.
LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Si tratta delle sanzioni previste:
• per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto a cura della COVIP;
• nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l’altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).
Eleva da 15.500 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste per i suddetti soggetti, che non effettuino (nel termine prescritto dalla normativa di settore) le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.