Aumento del congedo parentale se il mese sia fruito entro i sei anni di vita del figlio e che abbia previsto almeno un giorno nel corso del 2024. La scorsa legge di Bilancio ha riconosciuto la maggiorazione dei congedi parentali per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti: per l’anno in corso sono previsti due mesi all’80% e sette al 30% del proprio stipendio, mentre per il 2025 sono uno all’80%, uno al 60% e sette sempre al 30%. È possibile presentare domanda attraverso il Patronato Inac, oppure in modalità telematica attraverso il portale istituzionale dell’Inps o il Contact center integrato.
Si ricorda che il congedo parentale è lo strumento che consente a entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro, mantenendo comunque il diritto a una parte della retribuzione, in quelle giornate necessarie per prendersi cura dei bisogni dei figli fino al compimento dei 12 anni di età.
Padre e madre ne possono godere complessivamente per un massimo di 10 mesi per ogni figlio, che possono eventualmente aumentare a 11 se per il primo se ne usufruisce per almeno 3 mesi. In ogni caso, ogni genitore può fruirne per un massimo di 6 mesi, che possono salire a 7 nel caso dei padri. A essere pagati sono soltanto i primi 9 mesi di congedo parentale, entro un limite di 6 mesi per genitore.
AUMENTO CONGEDO PARENTALE, LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NON AUMENTA IL NUMERO DEI MESI DI RETRIBUZIONE MA CAMBIA LE CIFRE
AUMENTO CONGEDO PARENTALE, CHI PUO' RICHIEDERE LA MAGGIORAZIONE
Possono richiedere la maggiorazione esclusivamente i lavoratori dipendenti mentre sono escluse tutte le altre categorie, come gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.
La differenza apre a diversi possibili casi: se, ad esempio, solo il padre è lavoratore dipendente e la madre è autonoma, il diritto all’indennità maggiorata si applica se il padre ha usufruito di almeno un giorno di congedo obbligatorio nel corso del 2024. Se un genitore non usufruisce del congedo parentale il diritto è perso e i suoi mesi non possono essere trasferiti all’altro genitore
AUMENTO CONGEDO PARENTALE, LE FAQ PIU' RILEVANTI PUBBLICATE DA INPS
1. L'aumento dell'indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l'indennità al 60% della retribuzione (o all'80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo.
2. L' aumento dell'indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31 dicembre 2023.
3. Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l'altro no, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.
4. Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; - un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.
5. Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore mese indennizzabile all'80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio. Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
6. La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno o più mesi interi. Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese. Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.
7. Se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024 (quindi dopo il 31 dicembre 2023), ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%? Risposta: Si, perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo di paternità obbligatorio. Dunque, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024, per effetto delle disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).