Aumentano i massimali Cig e l'indennità di disoccupazione per il 2025: Inps ripiloga i massimali dei trattamenti di integrazione salariale. L'importo mensile della Naspi sale a 1.562,82 euro. La Legge di Bilancio 2022 prevede che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. E che sia incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In attuazione di tale disposto normativo, Inps indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
L'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale ex lett. b) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che dal 1° gennaio 2022 costituisce l'unico massimale di riferimento, è pari dal 1° gennaio 2025, a 1.404,03 euro (1.322,05 euro al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
Nel settore edile e lapideo, per i trattamenti di integrazione salariale per intemperie stagionali, tale importo, maggiorato nella misura del 20%, è pari a 1.684,85 euro (importo netto pari a 1.586,45 euro),
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.436,61 euro per il 2025.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2025,1.562,82 euro.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE DIS- COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.436,61 euro per il 2025.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82 euro.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.
Pertanto, tale importo è pari a quello indicato al paragrafo 2 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia a 1.392,89 euro.
INDENNITA' DI DISCONTINUITA' PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.
In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a 56,87 euro.
INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.648,00 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della L. n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2025 non può essere di importo inferiore a 252,00 euro e non può superare l’importo di 806,40 euro.
ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2025, a 697,43 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.