Assenza ingiustificata dal lavoro, le ripercussioni sulla Naspi. Nel recente messaggio l'Istituto di Previdenza chiarisce i riflessi che la disciplina del Collegato Lavoro ha sulla Naspi e sulla modalità di compilazione del flusso Uniemens. Il Collegato Lavoro- ovvero la legge 13 dicembre 2024, n. 203- prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di norma contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si risolva con effetto immediato.
Il rapporto di lavoro non si risolve se il lavoratore dimostra “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO, L'IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Tra le “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro” c'è anche l'esclusione dal versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
In base a quanto previsto dalla norma in argomento, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazionealla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che può verificarne la veridicità.
In questo caso, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso.
ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO, DECADE SE IL LAVORATORE DIMOSTRA L'IMPOSSIBILITA' PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
L’effetto risolutivo del rapporto può non essere applicato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO, LE RIPERCUSSIONI SULLA NASPI
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cfr. la circolare n. 22 marzo 2013), in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.