Assegno universale per figli a carico, in caso di decesso del genitore richiedente subentra il genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria. L'istituto di Previdenza rende noto che è stato implementato il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”. In caso di morte del genitore richiedente, il genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria può assicurare la continuità della prestazione, e subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO, LA CIRCOLARE DEL 2023 PREVEDEVA IL SUBENTRO DELL'ALTRO GENITORE DICHIARATO NELLA DOMANDA
Con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023 sono state fornite indicazioni per l’integrazione della domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali.
In particolare, al paragrafo 4.1 della citata circolare n. 76/2023 è stata illustrata l’implementazione del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, disponibile sul sito istituzionale, per consentire al genitore superstite, dichiarato in domanda come “Altro genitore”, di subentrare nella domanda originaria decaduta per decesso del genitore richiedente.
ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO, INPS ANNUNCIA IL SUBENTRO DEL GENITORE NON DICHIARATO IN DOMANDA
Con il presente messaggio si comunica l’implementazione del citato servizio per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO, ASSICURATA LA CONTINUITA' DELLA PRESTAZIONE
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
INDICAZIONI PER I GENITORI TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.