Assegno Unico figli maggiorenni, cosa cambia al compimento del 18° anno. Quando il figlio che già percepiva l’Assegno Unico e Universale diventa maggiorenne, la prestazione non cessa immediatamente, ma viene temporaneamente sospesa. Secondo la procedura descritta dall’INPS, la domanda viene posta in “evidenza al cittadino” in attesa che il nucleo familiare (o il diretto interessato) fornisca le informazioni aggiuntive necessarie a verificare la permanenza dei requisiti. In altre parole, la sospensione è un atto dovuto, non una revoca definitiva.
ASSEGNO UNICO FIGLI MAGGIORENNI, CHI PUO' RIPRENSETARE LA DOMANDA
L’INPS specifica che la domanda per il figlio maggiorenne può essere presentata da uno dei genitori oppure direttamente dal figlio maggiorenne. Tuttavia, in caso di doppia richiesta, prevale l’ultima: se il figlio presenta domanda successivamente a quella del genitore, la domanda del genitore decade e viene automaticamente sostituita da quella del figlio.
ASSEGNO UNICO FIGLI MAGGIORENNI, REQUISITI ORDINARI PER IL FIGLIO MAGGIORENNE
Per i figli maggiorenni non disabili, l’INPS fissa condizioni stringenti: è richiesta un’età inferiore a 21 anni e il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero di un corso di laurea;
svolgimento di un tirocinio oppure di un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolgimento del servizio civile universale.
Tali requisiti, inclusa la soglia massima di 21 anni, rappresentano la norma generale per i maggiorenni senza disabilità.
ASSEGNO PER I FIGLI MAGGIORENNI CON DISABILITA', DEROGA FONDAMENTALE
La nota diffusa dall’INPS introduce una deroga di grande rilievo sociale: i requisiti di cui sopra non si applicano ai figli maggiorenni disabili, i quali continueranno a percepire l’assegno.Quidi non c’è limite di 21 anni per un figlio con disabilità, né obbligo di studio, lavoro, tirocinio o registrazione come disoccupato.
L’unica condizione richiesta per il figlio maggiorenne con disabilità è la convivenza con i genitori. L’INPS chiarisce infatti: “Per il figlio maggiorenne con disabilità è sufficiente la convivenza con i genitori”. Se invece il figlio non convive, occorre verificare se sia a carico dei genitori secondo le regole fiscali (ad esempio, se non è sposato, non ha figli propri e ha fino a 26 anni), perché in tal caso potrebbe comunque rientrare nel nucleo ISEE dei genitori.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Un aspetto pratico cruciale riguarda il conto corrente su cui far accreditare l’assegno. Se la domanda viene presentata dal figlio maggiorenne (e non dal genitore), l’INPS stabilisce che l’IBAN deve essere intestato al figlio stesso o cointestato a lui. Non è possibile indicare un conto intestato esclusivamente a un genitore se il richiedente è il figlio. La disposizione tutela la tracciabilità e la corretta attribuzione della prestazione al beneficiario diretto.
ASSEGNO UNICO FIGLI MAGGIORENNI, LE ISTRUZIONI OPERATIVE
Alla luce della documentazione fornita, emergono tre indicazioni operative per le famiglie e i giovani maggiorenni:
Al compimento dei 18 anni non bisogna attendere passivamente la sospensione: è necessario fornire tempestivamente all’INPS i dati richiesti (convivenza, condizione di disabilità, stato di carico).
Per i figli con disabilità non servono né il limite dei 21 anni né i requisiti di studio o lavoro: la semplice convivenza (o, in mancanza, la verifica dello stato a carico) è sufficiente.
Attenzione alla titolarità del conto corrente: se a fare domanda è il figlio maggiorenne, l’IBAN deve essere suo o cointestato.