L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta a chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale). L'importo è adeguato ogni anno con decreto del Ministero del lavoro. Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda. La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge, attualmente fissato al 67° anno di età. Infine, l'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
ASSEGNO SOCIALE, QUALI SONO I REQUISITI
Il diritto all’assegno sociale è riconosciuto ai cittadini che:
Possono richiederlo anche i cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); i cittadini della Repubblica di San Marino; i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; i cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo. E coloro che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni.
ASSEGNO SOCIALE, L'IMPORTO RICONOSCIUTO E A CHI SPETTA
L'importo dell'Assegno sociale INPS per il 2026 è pari a 546,24 euro al mese per 13 mensilità, per un totale annuo di 7.101,12 euro e spettta in misura piena in presenza di zero redditi; E in misura ridotta in caso di redditi inferiori alle soglie limite, coprendo la differenza rispetto all'importo massimo.
I Limiti di reddito annuo per il 2026 sono:
Per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce il limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED. E' possibile effettuare la comunicazione attraverso il Patronato Inac Cia.
ASSEGNO SOCIALE, IL REQUISITO DEL SOGGIORNO CONTINUATIVO
Per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.
A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza. Con la Circolare 131 2022 è stato chiarito che Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando: sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE, IL CALCOLO DEI REDDITI
I requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni all'assegno sociale sono i seguenti:
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorrere dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti. Non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto) che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
Sono esclusi i seguenti redditi: