Assegno di Invalidità e pensione indiretta: i contributi accreditati nel Fondo e nelle gestioni autonome concorrono alla verifica del requisito. L'Inps pubblica i chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in presenza di contributi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
In particolare l'Istituto annuncia che i contributi accreditati nel FPLD e nelle gestioni autonome (es. commercianti e artigiani) concorrono, a prescindere dalla loro collocazione temporale, per la verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 246/2025 a seguito di un parere del Ministero del Lavoro.
ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE INDIRETTA
Ai fini della maturazione del diritto all’assegno ordinario di invalidità e alla pensione indiretta, l’Istituto chiarisce che se il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e a una o più gestioni autonome esprime la volontà di conseguire la prestazione a carico della gestione autonoma, tutti i contributi accreditati (sia nel FPLD, sia nelle gestioni autonome) concorrono alla formazione dei requisiti.
Il Ministero, in base ad “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”, ha precisato che occorre “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima.
CHI HA CONTRIBUTI MISTI DA LAVORO DIPENDENTE E DA LAVORO AUTONOMO PUO' SOMMARLI GRATUITAMENTE
Il cumulo gratuito della contribuzione nelle predette gestioni vale sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, per la concessione di una pensione a carico della gestione autonoma. Si tratta di un principio introdotto dalla legge 463/1959 secondo il quale il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico.
In sostanza chi ha contributi misti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo può sommarli gratuitamente, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione verso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, per valorizzare i contributi versati in tali gestioni.
Il cumulo di cui alla legge n. 613/1966 opera quando l’assicurato non abbia perfezionato un diritto a pensione con la sola contribuzione presente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la contribuzione presente nelle gestioni speciali sia necessaria per perfezionare il requisito contributivo.
In tal caso la prestazione viene liquidata nella gestione speciale e, pertanto, l’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione.