Assegno di integrazione salariale per lavoratori e imprese, cambiano le indicazioni per ottenerlo. Con la recente circolare, Inps rende note le nuove indicazioni sul sussidio per gli iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Si tratta di un fondo che garantisce un Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al decreto legislativo 148/2015.
ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LAVORATORI E IMPRESE
La norma entrata in vigore il 24 luglio 2024, estende la platea dei destinatari e le tutele a favore di lavoratori e imprese, semplifica le procedure di accesso e standardizza le modalità di dichiarazione nel flusso Uniemens. Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro operanti nel settore delle attività professionali che, nel semestre antecedente la presentazione della domanda, abbiano impiegato almeno un lavoratore subordinato
ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE, COME PRESENTARE DOMANDA
Le domande di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale devono essere presentate:
CHI SONO I DESTINATARI
Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:
Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE, CAUSALI CHE CONSENTONO ACCESSO AL FONDO
Le causali che consentono l’accesso al Fondo coincidono con quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari. Si tratta di eventi oggettivamente non evitabili, come situazioni di crisi aziendale, riorganizzazioni e contratti di solidarietà.
La durata massima dell’intervento varia in funzione della dimensione aziendale e della tipologia di causale. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, l’assegno può essere riconosciuto per un massimo di 26 settimane nell’arco di un biennio mobile, sia per causali ordinarie sia straordinarie.
Per le aziende con più di 15 dipendenti, il limite resta di 26 settimane in un biennio mobile per gli interventi ordinari. Diversamente, in caso di riorganizzazione o processi di transizione, la durata massima è pari a 24 mesi in un quinquennio. Nelle situazioni di crisi aziendale, il trattamento può essere concesso per un massimo di 12 mesi in un quinquennio, mentre nei contratti di solidarietà il limite è esteso a 36 mesi nello stesso arco temporale.
ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, COME AVVIENE IL PAGAMENTO
Il pagamento dell’assegno può avvenire secondo due modalità: