Assegno di inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro, scattano gli esoneri per chi assume. L'Istituto di Previdenza rende noto che a partire dal 21 novembre le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale. Le imprese che intendono assumere i beneficiari di assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro possono presentare richiesta.
ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, INPS SI RISERVA DI AVVIARE I CONTROLLI
Il messaggio pubblicato dall'INPS specifica che al ricevimento della richiesta, l'Istituto procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell’azienda all’agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell'importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.
Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente i flussi UNIEMENS relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.
ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COME FUNZIONA L'ESONERO PER ASSUNZIONI
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, STAGIONALE O A TEMPO PARZIALE
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO
All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in trattazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- l’indicazione del lavoratore assunto;
- l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.