Assegno di Inclusione, è in arrivo l'sms o la mail dalla piattaforma che invita a sottoscrivere il piano di attivazione digitale. Pena la perdita del sussidio. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la recente circolare del 21 maggio scorso, in cui informa che la sospensione può durare 90 giorni, e che in assenza di sottoscrizioni, apre alla decadenza del beneficio per assenza ingiustificata. La comunicazione del dicastero guidato da Marina Calderone si rivolge agli "attivabili al lavoro" che in questi giorni saranno raggiunti da comunicazioni dirette. Gli iscritti alla piattaforma Siisl devono sottoscrivere il Piano e presentarsi al centro per l'Impiego entro 60 giorni dalla comunicazione.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, A CHI SPETTA
Tutti i cittadini che hanno fatto domanda dell'Assegno di Inclusione, sono obbligati a sottoscrivere il Piano di Attivazione Digitale se non vogliono perdere il sussidio. L’Assegno come noto, è il nuovo strumento di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza. Possono farne richiesta tutti i nuclei familiari in cui sia presente almeno un minore, un over 60, un disabile o un componente in «condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali con certificazione da parte della Pubblica Amministrazione».
Il nucleo familiare del richiedente deve avere ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro, e avere congiuntamente un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
ALTRE CONDIZIONI PREVISTE PER I NUCLEI FAMILIARI
Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia si alza a 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’Assegno di Inclusione dura 18 mesi con stop di un mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con un mese di pausa.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, I BENEFICIARI OBBLIGATI A SOTTOSCRIVERE IL PIANO
Dopo aver presentato la domanda all’Inps i richiedenti si iscrivono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivono un patto di attivazione digitale (Pad). Successivamente, i membri del nucleo familiare devono aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e, per alcuni, lavorativa dopo la «valutazione multidimensionale» del nucleo familiare effettuata dai servizi sociali. Per questi ultimi la valutazione multidimensionale individua differenti tipologie di percorso con obblighi e sanzioni differenziate per categorie, da 1 a 4.
LA PIATTAFORMA DEL SISTEMA INFORMATIVO TRASMETTE I NOMINATIVI DEGLI ATTIVABILI AI CPI
Il Ministero spiega che i nominativi degli attivabili al lavoro sono tramessi dal Siisl ai rispettivi centri per l’impiego competenti e che contestualmente il Siisl, tramite messaggistica e comunicazioni telematiche, li informa dell’obbligo di sottoscrivere il Pad individuale e di doversi presentare al centro per l’impiego entro 60 giorni, che decorrono dalla data d'individuazione dell’obbligo di attivazione lavorativa. A seconda della categoria i beneficiari hanno obblighi e sanzioni differenti, marcati per la prima categoria e facoltativi nelle altre categorie.
COSA SUCCEDE SE IL BENEFICIARIO NON SI PRESENTA AL CPI ENTRO 60 GIORNI
In caso di mancata presentazione al centro per l’impiego nei termini, l’Assegno di Inclusione viene sospeso e lo stop può essere revocato soltanto quando il Siisl rileva nella scheda anagrafica e professionale dell’obbligato (beneficiario di Adi) l’avvenuta sottoscrizione di un nuovo patto di servizio o l’integrazione di quello esistente con l’indicazione delle agenzie per il lavoro scelte in fase di Piano di attivazione digitale.
In questo caso, il sussidio è riattivato e riconosciuto anche per il periodo non fruito (con erogazione degli arretrati). Per evitare una durata indeterminata della sospensione, i centri per l’impiego, decorsi i 60 giorni di tempo che ha il beneficiario per presentarsi, lo convocano nei successivi 90 giorni a partire dalla sospensione. Qualora ancora persista l’assenza nonostante la nuova convocazione, senza un giustificato motivo, scatta la decadenza dal sussidio per tutto il nucleo familiare di appartenenza.
ALTRE MOTIVAZIONI CHE SONO OGGETTO DI DECADENZA DEL BENEFICIO
La decadenza per il nucleo scatta anche nel caso di rifiuto della sottoscrizione o dell’integrazione del patto di servizio personalizzato ovvero nelle ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva o attivazione alle quali, previa convocazione da parte dei servizi competenti, il beneficiario dell'assegno di inclusione non si sia presentato.
Per i beneficiari dell'Assegno appartenenti alle categorie 2 e 4, per le quali i servizi sociali prevedono la «facoltà» di attivazione lavorativa, i centri per l’impiego attivano le procedure di presa in carico ordinarie trattandosi di «adesione volontaria a percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro».