Assegno di Inclusione, attribuzione d'ufficio dei carichi di cura al componente maggiorenne del nucleo familiare, a condizione che sia beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Con il messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025, l’INPS interviene nuovamente sul tema dell’attribuzione d’ufficio del parametro relativo al carico di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), fornendo importanti chiarimenti operativi soprattutto in relazione alla compatibilità con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
ASSEGNO DI INCLUSIONE, SI PROCEDE D'UFFICIO ALL'ATTRIBUZIONE DEL CARICO DI CURA A UN COMPONENTE MAGGIORENNE
Con il messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025 è stato previsto che nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.
Nel medesimo messaggio è stata altresì previstala possibilità per i servizi sociali, in fase di analisi multidimensionale, di confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, L'ATTRIBUZIONE DEL CARICO DI CURA AL COMPONENTE BENEFICIARIO DEL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto-legge, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
A tali soggetti può essere attribuito il coefficiente pari a 1 come valore di base della scala di equivalenza per il nucleo familiare, pur non essendo i medesimi inclusi nella scala di equivalenza ai fini dell’ADI. Infatti, l’attribuzione di tale parametro al componente maggiorenne beneficiario del SFL non comporta un’incompatibilità con la percezione della misura in quanto il parametro 1 è riferito all’intero nucleo familiare e non al singolo soggetto.
INCOMPATIBILITA' CON IL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO: QUANDO SALTA L'ATTRIBUZIONE D'UFFICIO
Per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare, accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura - tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso - non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, E' ATTRIBUITO QUANDO IL BENEFICIARIO SFL RINUNCIA ALLA MISURA
al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.
Si ricorda che anche in assenza del riconoscimento del SFL (ad esempio, in caso di rinuncia o domanda terminata) è sempre possibile avviare o proseguire un percorso volontario di attivazione lavorativa.
Il soggetto continuerà, pertanto, a essere beneficiario del SFL fino a quando la sua domanda risulti nello stato di “accolta”, anche nel caso in cui nel mese di rilevazione non risultino pagamenti in corso.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, CHI HA L'ATTRIBUZIONE D'UFFICIO PUO' CHIEDERE IL RIESAME DELLE DOMANDE SOSPESE PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
in fase di attribuzione d’ufficio del carico di cura, si è proceduto anche a riesaminare le domande dell’ADI che erano state respinte per superamento della soglia del reddito familiare e per le quali non era stato, a suo tempo, richiesta in domanda l’attribuzione del carico di cura, pur sussistendone i presupposti.
Conseguentemente, le domande sono state oggetto di una nuova istruttoria e, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, sono state accolte.
Per tali domande è sorta l’esigenza, in alcuni casi, di gestire lo stato di sospensione determinato a causa di variazioni occupazionali non comunicate nel periodo in cui la domanda risultava respinta e per le quali risultano decorsi i termini normativamente previsti per la presentazione dei relativi modelli “ADI-Com esteso”.
Al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle variazioni occupazionali, con conseguente riattivazione della domanda dell’ADI sospesa, i soggetti interessati possono presentare il citato modello presso gli Istituti di patronato o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), per le domande patrocinate, o presso le Strutture dell’INPS territorialmente competenti, che procederanno all’acquisizione del citato modello.
Si precisa che gli operatori di Sede o gli operatori degli Istituti di patronato e dei CAF devono inserire in procedura come data di presentazione quella temporalmente riferita al momento in cui si è verificata la variazione occupazionale. È, quindi, possibile indicare quale anno di presentazione anche il 2024.