Insieme alla rata di pensione di luglio 2023 verrà corrisposta agli aventi diritto la somma aggiuntiva della “quattordicesima”.
Questo beneficio spetta ai pensionati Inps della gestione privata e della gestione spettacolo e sport nonché ai pensionati della gestione pubblica e dal 1° luglio 2022 a seguito del passaggio ad Inps delle funzioni previdenziali di INPGI anche ai titolari di pensione ex INPGI, con un’età pari o superiore a 64 anni in presenza dei prescritti requisiti reddituali e con un importo variabile a seconda della contribuzione con la quale è stata liquidata la pensione.
La quattordicesima viene erogata secondo i requisiti e gli importi previsti dalla legge 127/2007 con le modifiche apportate dall’art. 1 comma 187 della legge 232/2016. Ovvero con importo differenziato per i possessori di reddito entro 1,5 volte il TM Inps o fino a 2 volte il TM Inps.
Seguito pubblichiamo un breve schema riassuntivo dei requisiti e degli importi spettanti:
Soggetti con reddito fino a 1,5 volte il TM (euro 563,74) |
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Contribuzione posseduta |
Limite di reddito personale |
Quattordicesima spettante |
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Dipendenti |
Autonomi |
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Fino a 15 anni |
Fino a 18 anni |
€ 10.992,93 |
€ 437,00 |
Tra 15 e 25 anni |
Tra 18 e 28 anni |
€ 10.992,93 |
€ 546,00 |
Oltre 25 anni |
Oltre 28 anni |
€ 10.992,93 |
€ 655,00 |
Soggetti con reddito fino a 2 volte il TM (euro 563,74) |
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Contribuzione posseduta |
Limite di reddito personale |
Quattordicesima spettante |
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Dipendenti |
Autonomi |
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Fino a 15 anni |
Fino a 18 anni |
€ 14.657,24
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€ 336,00 |
Tra 15 e 25 anni |
Tra 18 e 28 anni |
€ 14.657,24
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€ 420,00 |
Oltre 25 anni |
Oltre 28 anni |
€ 14.657,24
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€ 504,00 |
Come di consueto la “clausola di salvaguardia” permette l’erogazione parziale del beneficio in presenza di un reddito personale superiore a 1,5 volte oppure 2 volte il Trattamento Minimo Inps ma comunque inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante.
Il reddito da considerare è solo quello del richiedente, esclusi i trattamenti di famiglia, l’indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.
In caso di prima concessione si fa riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2023; in caso di concessione successiva alla prima si fa riferimento ai redditi di pensione posseduti nel 2023 e ai redditi diversi conseguiti nell’anno 2022.
L’erogazione avverrà d’ufficio con il rateo di Luglio 2023 per chi è già in possesso del requisito anagrafico (64 anni) entro il 31/07/2023 per la Gestione privata, l’ex-Enpals o l’ex INPGI, o il 30/06/2023 per la gestione pubblica, mentre sarà erogato a dicembre 2023 per chi lo perfeziona dal 1° agosto 2023 per la Gestione privata, l’Ex-Enpals e l’ex INPGI e dal 1° luglio 2023 per la Gestione pubblica.
A chi diventa titolare di pensione nel corso del 2023, se in possesso dei prescritti requisiti, la quattordicesima sarà erogata con la rata di dicembre 2023.
Resta ferma la possibilità, in presenza dei prescritti requisiti, qualora non dovesse essere erogata, di presentare domanda di ricostituzione reddituale on-line.