Applicazione contributo addizionale NASpI e incremento sui contratti di lavoro a tempo determinato. L'Istituto di Previdenza si pronuncia sul contributo addizionale per attività stagionali. Con il messaggio del 23 gennaio scorso, l’Istituto fornisce chiarimenti rivolti ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI, al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
La Legge n. 92/2012 che dispone l'esenzione dal versamento del contributo addizionale per i contratti termine delle attività stagionali, non è allineata con la nuova definizione di “attività stagionali” del Collegato Lavoro, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte, Inps rende noto che il contributo addizionale nelle attività stagionali è dovuto.
APPLICAZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI, LE NOVITA' DEL COLLEGATO LAVORO
Nello specifico, le informazioni si rivolgono ai lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività utili a fronteggiare:
A queste categorie è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del contributo stesso nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI, LA NUOVA DEFINIZIONE DI ATTIVTA' STAGIONALI
L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro” prevede che: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottolinea che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.