Ape Sociale a chi non ha percepito indennità di disoccupazione, c'è la sentenza della Cassazione. La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha emesso lo scorso 17 settembre una importante sentenza in merito ai requisiti richiesti per Ape Sociale per la categoria dei disoccupati. In buona sostanza gli “ermellini” hanno stabilito che per quanto riguarda l’art. 1 comma 179 della Legge 232/2016 ai fini del riconoscimento dell’Ape Sociale per la categoria dei disoccupati non è richiesta la fruizione dell’indennità di disoccupazione ma solo lo stato di disoccupazione.
Com’è noto la lettera a) del citato comma 179 stabilisce che possono accedere all’Ape Sociale coloro che, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex legge 604/66, oppure per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi , hanno concluso integralmente la prestazione per la
disoccupazione loro spettante.
L’Inps ha sempre interpretato quest’ultimo periodo nel senso che la mancata percezione dell’indennità per disoccupazione, per qualsivoglia motivazione, è di preclusione alla concessione della prestazione in argomento. I giudici della Cassazione hanno deciso in modo diverso affermando che tra i requisiti richiesti per il diritto all’Ape Sociale, tra gli altri, vi è uno stato di disoccupazione in
capo al beneficiario ma non è richiesto che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, fermo restando che laddove ne abbia beneficiato è necessario che la stessa sia cessata.
È di tutta evidenza che siamo di fronte ad una sentenza di Cassazione che non fa legge ma sicuramente rappresenta un’importante interpretazione della norma che di fatto amplia la platea dei possibili fruitori dell’Ape Sociale. Attendiamo, pertanto, di capire come e se l’Inps e il Ministero competente vorranno adeguarsi a tale interpretazione, consapevoli che al momento l’unica strada, affinché
venga concessa l’Ape Sociale al richiedente in stato di disoccupazione che però non ha usufruito dell’ammortizzatore sociale spettante, resta il riesame del provvedimento di reiezione e l’azione giudiziaria.