Accrediti contributivi per lavoratori part time in aspettativa, Inps aggiorna le regole: sì alla doppia contribuzione. L’Istituto fornisce nuovi chiarimenti sui contributi figurativi per lavoratori part-time in aspettativa sindacale o politica, con contestuale rapporto di lavoro part-time. Il messaggio 21 maggio 2025, n. 1606 rende note le nuove modalità di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati, con contratto part-time, che si trovano in aspettativa sindacale o politica e instaurano contemporaneamente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici o organizzazioni sindacali.
ACCREDITI CONTRIBUTIVI PER LAVORATORI PART TIME IN ASPETTATIVA, LE INDICAZIONI INPS
L'istituto ha precisato che è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.
Il chiarimento dell’INPS riguarda l’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, ai sensi dell’art. 31 della L. 300/1970, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.
LE MODIFICHE APPORTATE
La ex gestione INPDAP prevedeva regole rigide per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali in aspettativa, sulla scorta dell'articolo 31 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). In particolare, veniva negato l'accredito figurativo a chi svolgesse «qualsiasi attività lavorativa» durante l'aspettativa, comprese le collaborazioni coordinate e continuative.
ACCREDITI CONTRIBUTIVI PER LAVORATORI PART TIME IN ASPETTATIVA, LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Al riguardo si è espressa la Corte di cassazione (sent. 23615/2013 e 19695/2016) che ha deciso che sussiste compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso.
Quindi la Corte di Cassazione ha modificato l'orientamento, stabilendo la compatibilità tra l'assunzione di cariche elettive in associazioni sindacali e lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato con le stesse associazioni per mansioni specifiche.
ACCREDITI CONTRIBUTIVI PER LAVORATORI PART TIME IN ASPETTATIVA, A CHI SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni si applicano:
Le regole del messaggio 55/2008 rimangono valide per i lavoratori dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali:
Questa evoluzione normativa rappresenta un importante passo avanti per tutelare le posizioni previdenziali dei lavoratori part-time impegnati in attività sindacali o politiche, evitando penalizzazioni che potrebbero scoraggiare la partecipazione democratica e sindacale.