Prepensionamento editoria 2024, requisiti per l'accesso. L'Inps rende note le istruzioni per i lavoratori del comparto che intendono presentare domanda di prepensionamento. La legge di bilancio 2024 ha autorizzato, per il periodo 2024-2027, ulteriori risorse per l’accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi e per i quali siano stati autorizzati trattamenti straordinari di integrazione salariale.
I lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
PREPENSIONAMENTO EDITORIA 2024, I REQUISITI DI ACCESSO
Con la circolare INPS 23 maggio 2024, n. 68, l’Istituto fornisce istruzioni e chiarimenti sul perfezionamento dei requisiti che consentano il prepensionamento anche nel 2024.
Considerando che il requisito contributivo ridotto di 35 anni, previsto per il 2020-2023, debba essere maturato entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico potrà essere conseguito con decorrenza non successiva a dicembre 2024. Di conseguenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento dovrà essere fruito entro il 30 novembre 2024, data ultima per la presentazione della domanda di pensione.
Si rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare n. 126 del 2020. Si ricorda, inoltre, che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.