Ddl Montagna, arriva il primo sì dal Senato: incentivi a medici, insegnanti e imprenditori under 41 per frenare lo spopolamento delle aree interne. Passa il testo varato in Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio su proposta del Ministro agli Affari Regionali Roberto Calderoli. Ventinove articoli in tutto, in cui viene declinato un piano di rilancio della montagna e delle aree marginali del Paese soggette ad abbandono e all'arretramento dei servizi essenziali. Il titolare del Dicastero annuncia l'appostamento di 200 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Dal 2025 il Fondo finanzierà sia gli interventi di competenza delle Regioni, che degli enti locali e quelli di competenza statale. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie statali e rispetto agli altri benefici fiscali.
Il primo passo indicato dal disegno di legge è quello di stabilire i criteri per la classificazione dei comuni montani, in base alle condizioni altimetriche e alla pendenza, ma anche ad altri requisiti. L'obiettivo annunciato da Calderoli è quello di favorire la digitalizzazione, sostenere l'ambiente, rafforzare le garanzie di accesso ai servizi pubblici, senza trascurare la permanenza di uffici postali e banche.
DDL MONTAGNA, INCENTIVI PER MEDICI E OPERATORI SANITARI
Per ogni anno di attività prestata nella sanità di montagna il Ddl stabilisce di assegnare a professioni e operatori sociosanitari un punteggio doppio per la valutazione dei titoli di carriera nei concorsi del Servizio sanitario nazionale e una corsia preferenziale, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali, per l’assunzione di incarichi nell’ambito di ospedali e Asl.
L’attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle aree montane per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Per chi si trasferisce a lavorare in un Comune di montagna arriverà un contributo per l’affitto, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro.
Lo stesso beneficio è concesso a chi acquista un immobile accendendo un mutuo, sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro. Il tetto per questa voce è di 20 milioni lordi annui e l’agevolazione non è cumulabile con altre detrazioni sui mutui per le abitazioni.
DDL MONTAGNA, DAL 2025 ARRIVA UN'INDENNITA' PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E MEDICI DI BASE DI CIRCA 400 EURO ANNUI
Per i dipendenti, i dirigenti e i medici di base che lavorano nelle strutture del Ssn nei Comuni montani, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi sarà previsto un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell’effettiva presenza in servizio, ancora nei limiti dell’importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Sarà un decreto del ministro della Salute a ripartire i fondi. Ma si considera che per i crediti d’imposta, con un valore medio del beneficio concesso pari a 2.500 euro annui, si garantirebbe l’accesso a circa 8mila soggetti. Per quanto riguarda l’indennità, considerando la platea composta dai dipendenti del Ssn e dai medici di medicina generale (circa 650mila a livello nazionale) e ipotizzando la coincidenza dei Comuni selezionati con tutti i Comuni montani l’emolumento dovrebbe attestarsi fra i 300 e i 400 euro. annui.
DDL MONTAGNA, IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE E AGLI INSEGNANTI
Anche per le scuole nei Comuni montani si prevedono incentivi: punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza per gli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno (maggiorati se si tratta di pluriclassi delle elementari) e ai fini della mobilità, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.
In sede referente non solo è stata eliminata l’attuale limitazione territoriale per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, ma è stata prevista la stessa deroga anche per i nuovi percorsi ordinamentali e per quelli sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.
CREDITO DI IMPOSTA ANNUALE RICONOSCIUTO A CHI PRESTA SERVIZIO NELLE SCUOLE DI MONTAGNA E AFFITTA UN IMMOBILE
Il Ddl riconosce un credito di imposta annuale, utilizzabile in dichiarazione dei redditi, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna e affittano un immobile, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione e l’ammontare di 2.500 euro. Analogo beneficio è concesso a chi acquista una casa: il credito d’imposta è sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500 euro. La definizione dei criteri è affidata a un decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito.
DDL MONTAGNA, CREDITI D'IMPOSTA E SGRAVI ALLE IMPRESE E AGLI IMPRENDITORI UNDER 41
Le professioni della montagna sono riconosciute «presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane». Oltre a guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica, maestro di sci e gestore di rifugio, la Strategia nazionale potrà individuare ulteriori professioni. Alle piccole imprese e alle microimprese che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge abbiano intrapreso una nuova attività nei Comuni montani e il cui titolare non abbia compiuto 41 anni al momento dell’avvio dell’impresa, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da under 41, per lo stesso periodo d’imposta e per i due successivi, è concesso un credito d’imposta in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%, nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.